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P. 29/12/2006- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il 95%; - la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale qualora questa ecceda al massimo di un'ara la superficie catastale; -se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualità colturali per una superficie totale il cui rapporto con l'intero della particella supera il 95%, le singole porzioni vengono incrementate percentualmente in modo da coprire tutta l'estensione della superficie catastale; - se i rapporti riportati ai punti precedenti risultano inferiori al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la superficie dichiarata dal soggetto interessato per la qualità colturale variata e quella esistente per la porzione residua. Nel caso di più dichiarazioni sulla stessa particella, ove in fase di consolidamento sia riscontrato da parte dell'AGEA il fenomeno del «supero rispetto alla superficie catastale», la relativa proposta di variazione colturale deve essere comunque fornita all'Agenzia del territorio, qualora tutte le dichiarazioni facciano sempre riferimento alla stessa qualità colturale catastale. Pertanto i controlli effettuati dall'AGEA, in merito all'ammissibilità delle superfici dichiarate, non impediscono la predisposizione della proposta di variazione colturale, salvo per la fattispecie sopra riportata. Ciascuna proposta non dovrà contenere suddivisione in porzioni, qualora le stesse prevedano una qualità catastale identica. A tale fine le porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate in un'unica porzione. E' fornita l'informazione sull'avvenuta notifica solo nel caso in cui uno dei dichiaranti sia titolare di diritti reali. Nel caso di dichiarazioni riferite a più titolari di diritti reali della stessa particella, il documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale verrà predisposto, a completamento delle attività di verifica a cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo dichiarante ed a quest'ultimo notificato. 2.3 Fornitura delle proposte di aggiornamento da parte dell'AGEA. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in un'unica soluzione, le proposte di variazione colturale, intervenute nell'anno di riferimento, redatte con la procedura informatica e le modalità tecniche, secondo quanto riportato al punto 2.2 e con l'indicazione dell'avvenuta notifica quando il dichiarante è anche titolare dei diritti reali. L'Agenzia del territorio, con cadenza annuale e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, fornisce ad AGEA, al fine di consentire a quest'ultima di eseguire le attività di controllo, congruenza e allineamento delle dichiarazioni con la situazione catastale, i seguenti dati: - archivi di servizio per la determinazione della qualificazione della particella; -banca dati censuaria riferita al 31 dicembre dell'anno precedente; - codici comunali e sezioni censuarie catastali (terreni e fabbricati) con il relativo collegamento al codice ISTAT. Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. Per l'anno 2007, la fornitura della banca dati censuaria del catasto terreni è stata fornita al netto degli intestatari il 20 dicembre 2006. 2.4 Composizione del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale. Ogni proposta di variazione colturale è costituita da un file di tipo ASCII identificato da: - nome documento: quattro caratteri alfanumerici, di cui il primo alfabetico e i restanti tre numerici, indicante il codice comune nazionale; un carattere alfanumerico indicante la sezione catastale, se presente; il carattere underscore « » di separazione; un progressivo numerico di sei caratteri per ogni comune e sezione catastale oggetto di fornitura (in alternativa al progressivo numerico può essere utilizzato l'identificativo della particella); -estensione: di valore fisso «DAT» Il tracciato record del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale è fornito dall'Agenzia del territorio. 2.5 Composizione della fornitura annuale del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale. La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti le variazioni colturali dichiarate nell'anno di riferimento. Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP. In ogni archivio provinciale è presente un file con denominazione Sigla- Provincia AAAA DOCTE Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura. La modalità di interscambio della fornitura sarà concordata tra AGEA e Agenzia del territorio. 2.6 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA. L'AGEA protocolla, al momento della presentazione, la dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni: - che tale adempimento esonera il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; -che l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporrà apposito atto di aggiornamento catastale sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, con specifico riferimento alla qualità catastale dichiarata; - che la conclusione del procedimento catastale, avviene al momento del ritiro della ricevuta che contiene i dati reddituali conseguenti alla variazione catastale; nel caso in cui il dichiarante sia anche titolare dei diritti reali sui terreni, tale ricevuta ha valore di notifica. Il dichiarante si impegna al ritiro della ricevuta dal 1° al 15 ottobre di ogni anno; -eventuali variazioni a valenza catastale che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante devono essere rese direttamente all'Agenzia del territorio. Dopo la predisposizione della proposta di variazione, anche se non contestuale con l'accettazione della dichiarazione, l'AGEA rilascia al dichiarante la ricevuta (con valenza di notifica qualora lo stesso sia anche titola- re di diritti reali) per la quale l'Agenzia del territorio fornisce uno specifico schema. In calce alla ricevuta sarà precisato che le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc e arrotondate all'ara) sono ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare. 3. Dichiarazioni rese nell'anno 2006. L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio le informazioni necessarie all'aggiornamento delle qualità colturali catastali, previste all'art. 3, comma 1 del provvedimento direttoriale. 3.1 Identificazione delle particelle. Le particelle sono identificate con i seguenti elementi: -comune amministrativo - dizione in chiaro; -comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; -codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione); -foglio - 5 caratteri numerici; -particella - 5 caratteri alfanumerici. Nel caso di catasto tavolare le particelle vengono così identificate: -comune amministrativo - dizione in chiaro; -comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; -codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione) ; -foglio, se presente - 5 caratteri numerici ; -particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto è il primo carattere del numeratore) ; -tipo particella - 1 carattere numerico inizializzata a 0; La correlazione tra il comune amministrativo e quello catastale viene stabilita sulla base di una tabella di corrispondenza, predisposta dall'AGEA e validata dall'Agenzia del territorio. 3.2 Regole di fornitura. L'AGEA fornisce secondo i tracciati record di cui al punto successivo le proposte di aggiornamento relative agli immobili oggetto di variazione entro il 31 gennaio 2007, secondo le regole fissate nel paragrafo 2.2 del presente documento. In particolare se il rapporto tra la superficie dichiarata e quella catastale risulta inferiore al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la sola porzione di superficie dichiarata. Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nei comuni non compresi nella tabella validata di cui al punto precedente. La fornitura riguarderà solo quelle posizioni per le quali l'AGEA ha già effettuato i controlli per il loro consolidamento. 3.3 Composizione della fornitura. L'AGEA fornisce le variazioni colturali per singola particella catastale secondo l'attuale tracciato DOCTE, fornito dall'Agenzia del territorio, con le annesse specifiche tecniche condivise. Di seguito si elencano le valorizzazioni di alcuni campi dell'attuale tracciato DOCTE che consentono l'elaborazione delle informazioni fornite dal- l'AGEA per l'anno 2006: Tipo record 1 Testata: - nei campi «denunciante» e «codice fiscale denunciante» vengono inseriti dei dati fittizi; - per la fornitura delle variazioni di coltura del 2006, nel campo «codice fiscale tecnico compilatore» viene inserito il codice fiscale di dichiarante fittizio. Gli ultimi due byte di ogni record assumono il valore «10». 4. Aggiornamento della banca dati catastale. Per ogni documento della fornitura l'Agenzia del territorio ne verifica la correttezza formale e la registrabilità in atti, quindi provvede all'aggiornamento massivo delle proposte evadibili entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA di cui ai precedenti punti 2 e 3. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, per le proposte di aggiornamento di cui al punto 2, la cui registrazione non risulta andata a buon fine, eseguono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, verifiche puntuali sulle singole particelle per accertare le cause della mancata registrazione e, qualora possibile, eseguono l'aggiornamento della banca dati catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo. L'Agenzia del territorio provvede ad eseguire le operazioni di notifica a tutti i titolari di diritti reali intestati in catasto per gli immobili oggetto di variazione per l'anno 2006 e, per gli anni successivi, ai soli titolari di diritti reali per quelle particelle per le quali l'AGEA non abbia potuto provvedere alla notifica. E' prevista la notifica anche quando il dichiarante è titolare di diritti reali, solo nel caso in cui l'Agenzia del territorio abbia registrato in banca dati redditi diversi da quelli riportati nelle proposte di aggiornamento predisposte e trasmesse dall'AGEA. 5. Fornitura degli esiti. Al termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle proposte trasmesse dall'AGEA, l'Agenzia del territorio fornisce gli esiti delle elaborazioni automatiche all'AGEA, entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA. La fornitura degli esiti è composta dall'elenco totale delle particelle interessate dalle proposte inviate, corredato dal relativo esito dell'elaborazione della proposta di variazione (Formalmente errato, Non registrabile, Registrato). La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti gli esiti delle elaborazioni eseguite. Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea RIT. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP. La modalità di interscambio di tale fornitura viene concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio. 6. Informazioni sui fabbricati compresi nelle dichiarazioni presentate dall'anno 2007. L'Agenzia del territorio, entro il 15 gennaio 2007, fornisce lo schema di modulistica per la dichiarazione dei fabbricati, le note tecniche di compilazione ed i relativi tracciati record, da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni nell'ambito delle dichiarazioni ricevute da AGEA. L'AGEA fornisce le informazioni relative ai fabbricati, contenute nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o comunque desunte dal fascicolo aziendale, previste all'art. 2, comma 1 del provvedimento direttoriale. La fornitura della banca dati censuaria del catasto fabbricati, attualizzata alla data del 31 dicembre 2006, verrà fornita entro il 31 maggio 2007. |
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